La Giornata Internazionale della Donna, che si festeggia ogni anno l’8 marzo, è stata istituita per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne.

La scelta della data dell’8 marzo è stata per molto tempo collegata ad una tragedia accaduta nel 1908 nell’industria tessile Cotton di New York, dove molte operaie rimasero uccise da un incendio. In realtà questo fatto non è mai accaduto, e probabilmente è stato confuso con l’incendio della fabbrica tessile Triangle, avvenuto nel 1911, dove morirono 146 persone (123 donne e 23 uomini).

Storicamente la data dell’8 marzo fu fissata durante la Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste, che si svolse a Mosca il 14 giugno 1921, nella quale fu istituita la Giornata internazionale dell’operaia.

Da allora di anni ne sono passati molti e anche se la Festa della Donna ha perso col tempo molto del suo significato sociale, riducendosi quasi ad una festa consumistica, a noi piace ricordarne il primitivo messaggio legato alle conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne.

E’ per questo motivo che abbiamo pensato di fare un regalo speciale alle donne che lavorano.

Nei giorni 21 marzo e 22 marzo presso la nostra sede di Casoria (NA) organizzeremo 2 Corsi per addetti alla Prevenzione Incendi ai sensi del D.M. 10 marzo 1998.

Il corso sarà completamente gratuito e riservato alle donne che lavorano.

 

In cosa consiste il corso?

La lotta antincendio è una formazione antincendio a cui il lavoratore ha diritto per legge.

L’Addetto Antincendio è una figura prevista dall’attuale normativa antinfortunistica che ha l’incarico di attuare le misure di prevenzione incendi, della lotta antincendio e della gestione delle emergenze ad essa relative.

Il corso sarà costituito da una sessione teorica e da una sessione pratica al termine delle quali sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai sensi del D.lgs. 81/08 per aziende a rischio di incendio medio (8 ore).

 

Come partecipare?

Basta inviare una mail all’indirizzo info@gidierre.it con i seguenti dati per la prenotazione:

 – Richiesta di partecipazione al Corso Antincendio gratuito per le donne

– Nome e cognome partecipante:

– Azienda:

– Indirizzo email a cui essere contattati:

– Indirizzo telefonico a cui essere contattati:

 

Naturalmente per motivi di spazio e di efficacia della formazione non potremo accontentare tutte le richieste che ci giungeranno per cui accoglieremo solo le prime 30 richieste che ci arriveranno (15 partecipanti per il giorno 21 marzo e 15 partecipanti per il giorno 22 marzo).

Importante: vale il principio “un’azienda-una donna” per cui non potranno essere accettate richieste di più prenotazioni da parte di ciascuna azienda.

 

Noi l’8 marzo abbiamo pensato di festeggiarlo così, con voi: Buona Festa della Donna!

Il Team Gidierre

Alcune note su quanto può essere pericoloso il rischio elettrico e su quanto sia importante verificare periodicamente il proprio impianto elettrico.

Tutti sappiamo che le conseguenze di un infortunio di origine elettrica possono essere anche mortali, eppure il Rischio Elettrico continua a essere tra i più sottovalutati tra i rischi lavorativi.

La corrente elettrica è invisibile e questo ci porta a dimenticare la sua presenza quale elemento pericoloso che va gestito e dal quale occorre proteggersi.

Utile potrebbe essere ricordare gli effetti che il passaggio di corrente elettrica può provocare al corpo umano:

  • Arresto della Respirazione
  • Ustioni
  • Fibrillazione
  • Tetanizzazione

per non parlare degli incendi e delle esplosioni che un guasto all’impianto elettrico può provocare in azienda.

SOLUZIONE SALVAVITA

Sottoporre l’impianto elettrico della propria azienda a Verifica Periodica è un obbligo sancito dal DPR 462/01 ed è la migliore misura di prevenzione del rischio elettrico perché consente a un Organismo Ispettivo autorizzato dal Ministero  delle Attività Produttive (da non confondere con l’installatore) di verificare se il tuo impianto elettrico è stato sottoposto nel tempo a una corretta manutenzione.

Con tale verifica, infatti, viene effettuato uno screening dell’impianto elettrico e di terra che garantisce la sicurezza elettrica ai tuoi dipendenti consentendoti, in caso di controllo dell’ASL o di altro Ente di pubblica vigilanza, la possibilità di esibire un verbale di verifica che attesti il corretto adempimento dell’obbligo.

Sanzioni previste

In caso di omessa verifica e manutenzione dell’impianto elettrico sono previste sia sanzioni amministrative (da un minimo di 500 €) sia sanzioni penali (con l’arresto da tre a sei mesi).

Non ne vale la pena, visto il costo irrisorio di una verifica periodica.

 

Gidierre Enterprise s.r.l. si occupa per te di gestire la verifica dell’impianto elettrico della tua azienda.

Contattaci chiamando il numero 081.5739710 o inviando una mail a info@gidierre.it per parlare con un esperto ed avere maggiori informazioni o per richiedere un preventivo.

 

Concludo con un esempio di cattiva pratica nella gestione del rischio elettrico e ti invito a riflettere sugli errori commessi nell’episodio di seguito descritto.

Descrizione della dinamica di un infortunio (FONTE: Infor.MO – INAIL)

All’interno del locale compressori, al piano interrato di un’industria, un elettricista manutentore esperto, di una ditta in appalto, era intento da solo nella sostituzione dei neon delle lampade d’illuminazione.      

 

Al momento della sostituzione di una lampada, lo stesso accedeva ad essa posizionandosi in ginocchio sul pianale di sostegno di un motore sottostante il sistema d’illuminazione.

Mantenendo una posizione così protesa in avanti e verso l’alto, rimuoveva il reattore dalla lampada, rimanendo improvvisamente folgorato.

Veniva ritrovato dopo qualche ora dai dipendenti della ditta appaltatrice ormai privo di vita.

 ncia impianto di terra 

Dagli accertamenti è risultato che l’impianto elettrico non era conforme e che al momento dell’infortunio era attivo. Inoltre l’elettricista non utilizzava guanti o altri dispositivi specifici per lavori elettrici che aveva in dotazione.

Non tutti sono a conoscenza delle normative che interessano gli arredi scolastici e spesso accadono infortuni che potrebbero essere evitati.

Una sedia a scuola non può essere una sedia qualsiasi, così come non può essere scelto a caso un banco scolastico.

Esistono a tal proposito specifiche norme UNI – Ente Italiano di Normazione che disciplinano tipologie e misure degli arredi scolastici.

Vediamole in dettaglio in modo da essere in grado di orientarci per il benessere dei nostri ragazzi.

 

Banchi e sedie – UNI EN 1729
Le caratteristiche di banchi e sedie sono descritte dalle norme della serie UNI EN 1729 che stabiliscono ad esempio che:

  • i bordi del sedile, dello schienale e dei braccioli delle sedie che vengono a contatto con l’utilizzatore devono essere arrotondati con un raggio minimo o uno smusso di 2 mm. Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge taglienti;
  • ogni sedia o banco “a norma” deve superare una serie di prove di laboratorio tra le quali quelle di stabilità, di resistenza, di durata e d’urto;
  • in relazione all’altezza dello studente (da 80 cm per i bambini fino ai due metri per i ragazzi), le norme assegnano agli arredi scolastici delle vere e proprie “taglie”. In questo modo le norme intendono favorire l’adozione di una corretta postura contribuendo allo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi che ormai trascorrono gran parte della loro giornata a scuola.

Per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere un’inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura dello studente.

Le norme fissano le dimensioni delle sedie e dei banchi scolastici anche in relazione alla crescente diffusione dell’utilizzo di PC nella didattica. Gli arredi scolastici a norma sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni a righe o quadretti.

Come si riconoscono gli arredi scolastici a norma? Le sedie e i banchi scolastici dovranno recare ben visibili:

  • la “taglia” o il codice colore (ad ogni codice colore corrisponde una “taglia diversa”)
  • il nome o logo del fabbricante, del distributore, dell’importatore o del venditore
  • la data di fabbricazione che specifichi almeno l’anno e il mese di produzione

 

Cattedre – UNI 4856

Esiste una norma specifica anche per i docenti: si tratta della UNI 4856 che stabilisce i requisiti di stabilità, resistenza e durabilità e i relativi metodi di prova per cattedre e sedie destinate agli insegnanti.
Oltre a tali requisiti la norma prende anche in considerazione quelli delle superfici dei componenti metallici (ad esempio la resistenza alla corrosione), i requisiti delle parti mobili (ad esempio la durata e la resistenza delle guide dei cassetti) e i requisiti dei pannelli a base di legno (ad esempio le emissioni di formaldeide).

 

Lavagne – UNI EN 14434
Le lavagne rientrano nel campo di applicazione della norma UNI EN 14434 che riguarda tutte le “superfici verticali di scrittura”. La norma ha l’obiettivo di prevenire lesioni gravi durante il normale utilizzo delle lavagne: per questo motivo specifica, ad esempio, che:

  • nessuna parte della superficie verticale deve costituire un potenziale pericolo per l’utente
  • la superficie deve essere tale da evitare danni agli indumenti e macchie durante l’utilizzo
  • tutti i bordi e gli angoli accessibili devono essere arrotondati
  • tra le varie parti della lavagna che si muovono in relazione l’una all’altra deve esserci sempre una distanza di sicurezza che deve essere meno di 8 mm o più di 25 in ogni posizione durante il movimento.

Le lavagne “a norma” vengono sottoposte a prove per verificarne l’attitudine alla scrittura e alla cancellazione, la resistenza all’abrasione, alla graffiatura, all’urto e alla macchiatura.

Le lavagne oltre ad essere sicure devono anche essere facili da usare, la UNI EN 14434 fornisce alcuni requisiti ergonomici, come ad esempio il posizionamento di comandi e maniglie. Infine la norma stabilisce la documentazione che deve accompagnare questi prodotti come, ad esempio, le istruzioni per il montaggio e l’installazione.

 

Buon Lavoro e Buona Scuola

Anche quest’anno L’INAIL ha pubblicato il bando ISI con il quale finanzia in conto capitale la tua azienda per spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per importi fino a 130.000 euro.

Per accedervi è necessario, che la tua azienda sia iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Vuoi acquistare un macchinario più sicuro, vuoi certificare il tuo Sistema di Gestione della Sicurezza, vuoi dotare il tuo reparto di un sistema che migliori la qualità dell’aria?

Allora puoi tentare di accedere ai 276.269.986,00 euro che L’INAIL ha messo a disposizione per questo bando.

Negli anni scorsi molti nostri clienti hanno partecipato al bando ISI ed alcuni di essi hanno anche avuto la fortuna di essere tra i primi ad inviare la pratica e a vedersi assegnare i fondi richiesti.

Dico fortuna perché, come vedrai di seguito, le aziende che accedono ai finanziamenti sono quelle che nel giorno e nell’ora fissati dall’INAIL riescono ad inviare per primi la domanda on line (click day).

Ho poi seguito questi miei clienti, dalla fase di attivazione del progetto fino alla sua conclusione con conseguente accredito dei fondi INAIL, riscontrando una buona efficienza dell’INAIL sia in termini di assistenza che in termini di tempi di erogazione dei fondi.

 

Come funziona? Vediamo direttamente quanto spiegato dall’INAIL sul proprio sito all’indirizzo:

 

http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/BandoIsi2015/index.html

 

Prima fase: inserimento online del progetto

Dal 1° marzo 2016, fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016, nella sezione “accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate hanno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consente di:

  • effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
  • verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
  • salvare la domanda inserita;
  • effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.

 

Seconda fase: inserimento del codice identificativo

Dal 12 maggio 2016 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, possono accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.

 

Terza fase: invio del codice identificativo (click-day)

Le imprese possono inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda, ottenuto mediante la procedura di download.

La data e gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande sono pubblicati sul sito Inail a partire dal 19 maggio 2016.

 

E allora, che stai aspettando? È uno dei pochi bandi rimasti con finanziamento al 65% a fondo perduto!

 

Se hai bisogno di un supporto chiamami e studieremo insieme un progetto adatto alla tua azienda che abbia i requisiti per essere presentato.

 

Buon Lavoro

In questo numero di Gidierre News ti aiuterò a rispondere alla domanda se la tua azienda é in regola o meno con gli obblighi inerenti la documentazione obbligatoria relativa all’impianto elettrico.

Nel fare ciò cercherò di essere estremamente schematico al fine di rendere questo articolo una facile guida da seguire passo dopo passo per verificare se tutta la documentazione sia presente nella tua azienda.

In particolare si tratta di verificare che l’impianto elettrico sia dotato dei seguenti documenti:

A) Progetto redatto in conformità alle norme CEI;

B) Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, abilitato presso la CCIAA, ai sensi del DM 37/08 (ex Legge 46/90) completa degli allegati obbligatori;

C) Denuncia dell’impianto di terra inviata all’ASL ed all’INAIL competenti per territorio (ai sensi del DPR 462/01);

D) Omologazione di prima messa in esercizio effettuata dall’ASL (questa omologazione è obbligatoria solo nel caso di impianti in luoghi con rischio di esplosione);

E) Verifica periodica dell’impianto effettuata ai sensi del DPR 462/01 (la verifica può essere effettuata dall’ASL o da un Organismo notificato dal Ministero);

F) Procedure di manutenzione degli impianti con relative registrazioni.

 

 Vediamo ora nel dettaglio i punti precedentemente elencati:

 

 Punto A – Il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio. Esso può essere redatto dallo stesso Responsabile Tecnico della ditta installatrice anche quando questi non sia un professionista iscritto agli albi professionali.

 Tuttavia, nei casi di seguito riportati, è obbligatorio che a firmare il progetto sia esclusivamente un professionista abilitato ovvero iscritto al proprio albo professionale:

  • la superficie dell’azienda sia maggiore di 200 m²;
  • la potenza impegnata sia superiore a 6 kW (fa fede il contratto siglato con l’Ente erogatore);
  • ci siano utenze alimentate a tensioni maggiori di 1000 V (ad esempio con cabine elettriche).

Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di ogni genere, sono soggetti a normativa speciale del CEI, cioè:

  • adibiti a locali medici;
  • aziende con zone a maggior rischio in caso di incendio;
  • aziende con zone a rischio di esplosione.

 E’, inoltre, obbligatorio anche per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per edifici maggiori di 200 m3.

 

Punto B – Una volta in possesso del progetto si seleziona una ditta che sia abilitata ai sensi del D.M. 37/08 per la categoria di impianti interessata. Ovvero il datore di lavoro, prima dell’affidamento del lavoro, deve richiedere all’installatore copia del Certificato di iscrizione alla CCIAA dal quale deve verificare se l’installatore è abilitato alla realizzazione dell’impianto.

 

Punto C – Ad impianto realizzato il datore di lavoro riceve dall’installatore la Dichiarazione di Conformità alla Regola d’Arte rilasciata ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) e la trasmette entro 30 giorni all’ASL ed all’INAIL competenti per territorio.

Per inviare la dichiarazione di conformità è possibile scaricare col seguente link dal sito dell’INAIL il modulo di trasmissione dove riportare i dati dell’impianto:

http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084756.pdf

 All’INAIL, congiuntamente alla dichiarazione di conformità deve essere trasmessa anche la ricevuta di pagamento di un bollettino di importo pari a 30 euro effettuato a favore dell’INAIL così come riportato nelle istruzioni alla compilazione elencate sul retro del modello.

 

Punto D – Nel caso di impianti realizzati in luoghi a rischio di esplosione è necessario richiedere all’ASL la visita di prima verifica. Infatti mentre in genere ottemperare a quanto riportato al punto C) equivale ad omologare l’impianto, per gli ambienti a rischio di esplosione occorre che la visita di prima verifica sia effettuata esclusivamente dall’ASL.

 

Punto E – Periodicamente è necessario che il datore di lavoro richieda all’ASL o ad un Organismo notificato dal Ministero la verifica dell’impianto di terra e, se presente, anche dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (fulmini).

La periodicità di tali controlli varia in funzione della pericolosità degli ambienti; solitamente è di 5 anni che si riducono a 2 nei seguenti casi:

a) gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;

b) gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:

  • Cantieri
  • Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio ovvero attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/11
  • Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).

 Attenzione: Questo tipo di verifica non può essere assolutamente effettuato dalla ditta installatrice!

 

Punto F – Il datore di lavoro deve assicurare che l’impianto si conservi in buone condizioni. Per cui oltre a rispettare quanto riportato nei punti precedenti deve garantire una corretta manutenzione periodica degli impianti. Gli impianti, infatti, nel tempo possono invecchiare o danneggiarsi e non assicurare più le condizioni iniziali di sicurezza. E’ buona prassi redigere un programma di manutenzione periodica e conservare le registrazioni delle manutenzioni effettuate nel tempo dalle ditte installatrici sul nostro impianto.

 

Cosa fare se l’impianto è esistente ma non si ha alcuna documentazione?

Nel caso di impianti esistenti che siano a norma ma privi di documentazione si può sostituire la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola d’arte, prevista dalla abrogata legge 46/90 (ed ora dal DM 37/08), con una Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto alla regola d’arte redatta da un professionista iscritto all’albo professionale.

 

Tutto chiaro? Ora procedi alla tua verifica su campo: la tua azienda è in regola con la documentazione relativa dell’impianto elettrico?

Se hai qualche dubbio su come procedere o nell’interpretare qualche documento in tuo possesso non esitare a contattarmi, sarò felice di aiutarti.

Buon lavoro

In questo articolo ti indicherò 4 semplici mosse per essere in regola con la Squadra Antincendio Aziendale:

 

  1. Classifica la tua azienda
  2. Designa gli Addetti alla Squadra Antincendio Aziendale
  3. Assicura la formazione degli addetti designati
  4. Informa tutti i dipendenti su come comportarsi in caso di incendio

 

 

  1. Classifica la tua azienda

Il D.M. 10 marzo 1998 definisce 3 tipologie di aziende:

 

Azienda a Rischio di Incendio Elevato

Azienda a Rischio di Incendio Medio

Azienda a Rischio di Incendio Basso

 

Per definire quale sia il livello di rischio antincendio della tua azienda devi seguire le indicazioni dell’Allegato I del D.M. 10 marzo 1998 (naturalmente se non ti risulta facile fare tale valutazione puoi contattarmi e sarò felice di darti una mano)

 

  1. Designa gli Addetti alla Squadra Antincendio Aziendale

Stabilisci quanti e quali dipendenti devi nominare quali Addetti Antincendio.

La norma non definisce quanti e quali debbano essere gli addetti ma rimanda al tuo giudizio per stabilire una squadra adeguata alla tua azienda.

Un buon criterio di scelta può essere questo:

  1. Almeno un addetto ogni 30 dipendenti per ogni turno lavorativo
  2. Almeno un sostituto per ogni addetto (per sopperire in caso di assenza o di ferie)
  3. Almeno due addetti presenti contemporaneamente per turno
  4. Coinvolgi nella scelta il tuo RLS per individuare persone realmente motivate. Formalizza il coinvolgimento del RLS nella scelta facendogli firmare per presa visione il modulo con il quale nomini il singolo addetto antincendio.

 

  1. Assicura la formazione degli Addetti Antincendio

Ogni Addetto Antincendio deve frequentare un corso iniziale di abilitazione avente la seguente durata:

 

Aziende a Rischio di Incendio Elevato:         16        ore

Aziende a Rischio di Incendio Medio:           8          ore

Aziende a Rischio di Incendio Basso:           4          ore

 

 

  1. Informa tutti i dipendenti su come comportarsi in caso di incendio

Affinché tutto ciò che hai organizzato in azienda per la gestione delle emergenze funzioni effettivamente è indispensabile che ci sia la giusta informazione a tutti i presenti in azienda.

Questo significa che tutti devono conoscere cosa fare in caso di incendio, chi avvisare, quale comportamento tenere, chi sono gli addetti alla squadra antincendio.

Oltre a specifici incontri di informazione nei quali illustrare come l’azienda ha deciso di gestire le emergenze possono essere utili planimetrie affisse in luoghi ben visibili riportanti le vie di fuga e la posizione delle attrezzature antincendio (estintori, idranti, allarmi, ecc.).

Altro ottimo sistema di informazione è effettuare la prova annuale di emergenza ed evacuazione.

 

 

Per finire un’utile precisazione:

Nei casi di seguito riportati, oltre al Corso di Formazione degli addetti antincendio di cui cui ti ho appena parlato, il personale da te designato deve sostenere un esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per conseguire l’Idoneità Tecnica:

 

  • industrie e depositi di cui all’art. 4 e 6 del D.Lgsl. 334/99 e s.m.i.
  • fabbriche e depositi di esplosivi
  • centrali termoelettriche
  • aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili
  • impianti e laboratori nucleari
  • depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 10.000 mq
  • attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 5.000 mq
  • scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
  • alberghi con oltre 100 posti letto
  • ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
  • scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti
  • uffici con oltre 500 dipendenti
  • locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti
  • edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, aperti al pubblico superiori a 1000 mq
  • cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
  • cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi

 

  Buon Lavoro

In questo articolo vi indicherò 6 semplici passi da compiere per essere in regola con la normativa in materia di primo soccorso aziendale.

 

  1. Classifica la tua azienda
  2. Designa la Squadra di Primo Soccorso
  3. Assicura la formazione iniziale e periodica ai soccorritori
  4. Assicura la presenza dei presidi medici
  5. Assicura un mezzo di comunicazione idoneo
  6. Informa tutti i dipendenti su come comportarsi in caso di infortunio o malore

 

 

  1. Classifica la tua azienda

Il D.M. 388/03 suddivide le aziende in 3 gruppi:

 

Gruppo A:

I) Aziende o unita’ produttive con attività industriali, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all’articolo 2, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

II) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita’ permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 

III) Aziende o unita’ produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato nel comparto dell’agricoltura.

 

Gruppo B: aziende o unita’ produttive con tre o piu’ lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

Gruppo C: aziende o unita’ produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

 

A questo punto impiega il tempo necessario a capire a quale gruppo appartiene la tua azienda altrimenti rischi di adempiere ad obblighi non applicabili alla tua azienda (se hai dubbi mandami una mail e sarò felice di aiutarti).

 

  1. Designa la Squadra di Primo Soccorso

Stabilisci quanti e quali dipendenti devi nominare quali addetto al Primo Soccorso.

La norma non definisce quanti e quali debbano essere gli addetti ma rimanda al tuo giudizio per stabilire una squadra adeguata alla tua azienda.

Un buon criterio di scelta può essere questo:

  1. almeno un soccorritore ogni 30 dipendenti per ogni turno lavorativo
  2. almeno un sostituto per ogni soccorritore (per sopperire in caso di assenza o di ferie)
  3. Almeno due soccorritori presenti contemporaneamente per turno per coprire l’eventualità in cui l’infortunato sia proprio uno dei soccorritori stessi
  4. Coinvolgi nella scelta il tuo RLS per individuare persone realmente motivate. Formalizza il coinvolgimento del RLS nella scelta facendogli firmare per presa visione il modulo con il quale nomini il singolo addetto al primo soccorso.

 

  1. Assicura la formazione iniziale e periodica ai soccorritori 

a) Ogni soccorritore deve frequentare un corso iniziale di abilitazione che deve essere svolto da un medico (non necessariamente deve essere lo stesso medico competente aziendale).

Per le aziende del gruppo A la durata del corso è di 16 ore (12 ore di teoria e 4 di esercitazione pratica)

Per le aziende del gruppo B e del gruppo C la durata del corso è di 12 ore (8 ore di teoria e 4 di esercitazione pratica)

b) Ogni 3 anni gli addetti devono frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore (di esercitazione pratica)

 

  1. Assicura la presenza dei presidi medici

Assicura che in azienda ci sia quanto prescritto dal D.M. 388/03.

Per le aziende appartenenti ai gruppi A e B è obbligatoria la presenza della cassetta di primo soccorso (il cui contenuto minimo è riportato nell’Allegato I del D.M. 388/03)

Per le aziende del gruppo C è obbligatoria la presenza del Pacchetto di medicazione (il cui contenuto minimo è riportato nell’Allegato II del D.M. 388/03)

La cassetta o il pacchetto devono essere presenti in ogni edificio (l’ideale è avere una cassetta o un pacchetto ad ogni piano).

Per evitare che le cassette siano col  tempo svuotate senza controllo affida la chiave della cassetta agli addetti al primo soccorso e delega per iscritto uno di essi al controllo mensile del contenuto della stessa.

 

  1. Assicura la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo

Assicura che in azienda ci sia un mezzo di comunicazione idoneo per attivare rapidamente il Sistema di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118).

E’ opportuno che la chiamata al 118 sia effettuata proprio da uno degli addetti al primo soccorso per garantire una corretta comunicazione dell’accaduto agli operatori del 118.

 

  1. Informa tutti i dipendenti su come comportarsi in caso di infortunio o malore

Affinché tutto ciò che hai organizzato in azienda per la gestione delle emergenze sanitarie funzioni effettivamente è indispensabile che ci sia la giusta informazione a tutti i presenti in azienda.

Questo significa che tutti devono conoscere cosa fare in caso di malore o infortunio, chi avvisare, quale comportamento tenere, chi sono gli addetti al primo soccorso.

Oltre a specifici incontri di informazione nei quali illustrare come l’azienda ha deciso di gestire il primo soccorso possono essere utili dei poster molto semplici che ricordino a tutti cosa fare in caso  di emergenza.

Altro ottimo sistema di informazione è programmare periodicamente delle simulazioni pratiche di avvenuto infortunio, semmai in concomitanza con la prova annuale di evacuazione.

 

Per finire vi fornisco due informazioni utili:

 

Buon Lavoro

Il D.Lgs. 151/2015 ha previsto l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni dal 23 dicembre 2015.

Ciò implica che le aziende, da questa data, non avranno più l’obbligo di tenere il registro e di renderlo disponibile in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza.

Attenzione però a non perdere di vista l’utilità di tale strumento: esso infatti era molto utile per analizzare i dati sugli infortuni e per valutare quali fossero le cause più frequenti di accadimento degli stessi.

Il registro degli infortuni forniva, infatti, informazioni utili per pianificare le attività di prevenzione.

Ben venga quindi l’abolizione del Registro intesa quale adempimento formale da soddisfare; tuttavia abbiamo la lungimiranza di sostituirlo con un file in cui riporteremo le informazioni relativi agli infortuni per poterle analizzare periodicamente e trarne buoni suggerimenti per la gestione aziendale.

Siamo sempre pronti a lamentarci perché nel gestire le nostre attività siamo tartassati da tasse e balzelli ma siamo attenti quando ci si presentano condizioni per risparmiare?

Quante aziende, per esempio, sanno che possono ottenere uno sconto sul tasso medio di tariffa INAIL versato per i propri dipendenti?

Basta presentare all’INAIL entro febbraio 2016 il modello OT24 che quest’anno è stato profondamente aggiornato.

Lo sconto ottenibile dipenda dal numero dei dipendenti secondo la seguente tabella:

Numero di lavoratori  Riduzione
Fino a 10 30%
Da 11 a 50 23 %
Da 51 a 100 18 %
Da 101 a 200 15 %
Da 201 a 500 12 %
Oltre 500 7 %


Cos’è il modello OT24?

E’ un modello, predisposto dall’INAIL e disponibile al sito www.inail.it, col quale l’imprenditore comunica all’INAIL gli interventi tesi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzati nell’anno solare 2015.

Tutte le aziende possono presentare la domanda?

No, bisogna essere un’azienda operativa da almeno un biennio ed essere in regola con la situazione contributiva ed assicurativa.

Molte aziende non presentano la domanda perché temono un’ispezione, è corretto?

No, alla presentazione della domanda l’INAIL può richiedere la documentazione utile a dimostrare che quanto dichiarato nel modello OT24 sia vero. Già nel modello è elencato il tipo di documentazione che l’INAIL potrà chiedere.

Per cui non facciamo intimidire da un eventuale controllo ed attiviamoci per essere in grado di presentare a febbraio prossimo il modello OT24 ed ottenere lo sconto.

Nei prossimi articoli tratterò di alcune misure elencate nel modello in modo che sia più chiaro come realizzarle.

Burocrazia, procedure e modulistica soffocano le aziende, ma pro-memoria e agende virtuali riducono sprechi di tempo e denaro

Per ottenere aziende snelle, libere da montagne di carte e lacci burocratici, è necessario alleggerirle. Spesso le imprese sono sommerse da procedure, moduli e istruzioni operative che, seppur esaustivi e completi in teoria, si rilevano, nella pratica, impossibili da applicare. La conseguenza è che lo scollamento tra procedure scritte e prassi quotidiane è tale da rendere vano ogni Sistema di Gestione che dovrebbe essere, al contrario, facile da applicare, utile e aderente alle reali esigenze aziendali. Occorre, per far ciò, una attenta schematizzazione dell’attività: solo dopo aver esaminato scrupolosamente ogni processo si potranno definire gli adempimenti minimi ma indispensabili per assicurare una buona gestione.Quali, ad esempio, gli interventi che il datore deve necessariamente realizzare in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori?

In molte aziende la confusione su questo argomento regna sovrana: non si conoscono gli obblighi imposti dalle leggi e, di conseguenza, si propongono una miriade di azioni formative, corsi di sensibilizzazione e procedure di miglioramento, dimenticando, per assurdo, di adempiere ai minimi doveri cogenti.

Per semplificare si può dire che un datore di lavoro, nei confronti dei propri lavoratori, ha tre obblighi principali: sorveglianza sanitaria, fornitura dei dispositivi di protezione individuali (d.p.i.) e formazione.

Effettuata la valutazione dei rischi, si devono individuare le mansioni per le quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Si chiede, quindi, al medico competente di redigere il protocollo che stabilirà la frequenza e la tipologia di controlli periodici a cui il lavoratore dovrà sottoporsi. Può aiutare la creazione di un file excel (che chiameremo Modulo Gestione Dipendenti) in cui riportare l’elenco dei lavoratori, la relativa mansione e la prossima scadenza della visita medica. Dalla valutazione dei rischi dipenderà anche la scelta dei D.P.I. che si devono consegnare ai lavoratori in base ai compiti svolti. A tal proposito, sarebbe opportuno che il datore registrasse nel modulo anche la data dell’ultima consegna, in modo da impostare già la successiva scadenza.

Infine la formazione: ciascun lavoratore, indipendentemente dai suoi compiti, è tenuto a seguire due corsi di formazione: uno generale, l’altro relativo ai rischi specifici così come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21/11/2011.

Tutti i dipendenti sono obbligati ad aggiornarsi ogni 5 anni per almeno 6 ore; anche in questo caso l’imprenditore potrebbe, per semplificarsi la vita, riportare sul foglio excel le lezioni seguite dai lavoratori e le date dei successivi corsi, tenendo conto che, per i dipendenti assegnati a mansioni specifiche, la formazione dovrà essere integrata da ulteriori attestati (ad es. addetto antincendio, addetto primo soccorso, preposto, RLS, carrellista, operatore PLE, ecc.). In tal caso, occorre un ulteriore campo nel documento che faciliti la distinzione fra i dipendenti. 

Se ben strutturato questo semplice modulo excel permetterà all’azienda di controllare, con un solo colpo d’occhio, i principali obblighi nei confronti dei lavoratori.