In questo numero di Gidierre News ti aiuterò a rispondere alla domanda se la tua azienda é in regola o meno con gli obblighi inerenti la documentazione obbligatoria relativa all’impianto elettrico.
Nel fare ciò cercherò di essere estremamente schematico al fine di rendere questo articolo una facile guida da seguire passo dopo passo per verificare se tutta la documentazione sia presente nella tua azienda.
In particolare si tratta di verificare che l’impianto elettrico sia dotato dei seguenti documenti:
A) Progetto redatto in conformità alle norme CEI;
B) Dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, abilitato presso la CCIAA, ai sensi del DM 37/08 (ex Legge 46/90) completa degli allegati obbligatori;
C) Denuncia dell’impianto di terra inviata all’ASL ed all’INAIL competenti per territorio (ai sensi del DPR 462/01);
D) Omologazione di prima messa in esercizio effettuata dall’ASL (questa omologazione è obbligatoria solo nel caso di impianti in luoghi con rischio di esplosione);
E) Verifica periodica dell’impianto effettuata ai sensi del DPR 462/01 (la verifica può essere effettuata dall’ASL o da un Organismo notificato dal Ministero);
F) Procedure di manutenzione degli impianti con relative registrazioni.
Vediamo ora nel dettaglio i punti precedentemente elencati:
Punto A – Il progetto dell’impianto elettrico è sempre obbligatorio. Esso può essere redatto dallo stesso Responsabile Tecnico della ditta installatrice anche quando questi non sia un professionista iscritto agli albi professionali.
Tuttavia, nei casi di seguito riportati, è obbligatorio che a firmare il progetto sia esclusivamente un professionista abilitato ovvero iscritto al proprio albo professionale:
- la superficie dell’azienda sia maggiore di 200 m²;
- la potenza impegnata sia superiore a 6 kW (fa fede il contratto siglato con l’Ente erogatore);
- ci siano utenze alimentate a tensioni maggiori di 1000 V (ad esempio con cabine elettriche).
Inoltre è obbligatorio se gli ambienti, di ogni genere, sono soggetti a normativa speciale del CEI, cioè:
- adibiti a locali medici;
- aziende con zone a maggior rischio in caso di incendio;
- aziende con zone a rischio di esplosione.
E’, inoltre, obbligatorio anche per impianti di protezione dalle scariche atmosferiche per edifici maggiori di 200 m3.
Punto B – Una volta in possesso del progetto si seleziona una ditta che sia abilitata ai sensi del D.M. 37/08 per la categoria di impianti interessata. Ovvero il datore di lavoro, prima dell’affidamento del lavoro, deve richiedere all’installatore copia del Certificato di iscrizione alla CCIAA dal quale deve verificare se l’installatore è abilitato alla realizzazione dell’impianto.
Punto C – Ad impianto realizzato il datore di lavoro riceve dall’installatore la Dichiarazione di Conformità alla Regola d’Arte rilasciata ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90) e la trasmette entro 30 giorni all’ASL ed all’INAIL competenti per territorio.
Per inviare la dichiarazione di conformità è possibile scaricare col seguente link dal sito dell’INAIL il modulo di trasmissione dove riportare i dati dell’impianto:
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_084756.pdf
All’INAIL, congiuntamente alla dichiarazione di conformità deve essere trasmessa anche la ricevuta di pagamento di un bollettino di importo pari a 30 euro effettuato a favore dell’INAIL così come riportato nelle istruzioni alla compilazione elencate sul retro del modello.
Punto D – Nel caso di impianti realizzati in luoghi a rischio di esplosione è necessario richiedere all’ASL la visita di prima verifica. Infatti mentre in genere ottemperare a quanto riportato al punto C) equivale ad omologare l’impianto, per gli ambienti a rischio di esplosione occorre che la visita di prima verifica sia effettuata esclusivamente dall’ASL.
Punto E – Periodicamente è necessario che il datore di lavoro richieda all’ASL o ad un Organismo notificato dal Ministero la verifica dell’impianto di terra e, se presente, anche dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche (fulmini).
La periodicità di tali controlli varia in funzione della pericolosità degli ambienti; solitamente è di 5 anni che si riducono a 2 nei seguenti casi:
a) gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione;
b) gli impianti di terra e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche a servizio di:
- Cantieri
- Ambienti a maggior rischio in caso d’incendio ovvero attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/11
- Locali adibiti ad uso medico, cioè destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici (ad es. sala massaggi, ecc.).
Attenzione: Questo tipo di verifica non può essere assolutamente effettuato dalla ditta installatrice!
Punto F – Il datore di lavoro deve assicurare che l’impianto si conservi in buone condizioni. Per cui oltre a rispettare quanto riportato nei punti precedenti deve garantire una corretta manutenzione periodica degli impianti. Gli impianti, infatti, nel tempo possono invecchiare o danneggiarsi e non assicurare più le condizioni iniziali di sicurezza. E’ buona prassi redigere un programma di manutenzione periodica e conservare le registrazioni delle manutenzioni effettuate nel tempo dalle ditte installatrici sul nostro impianto.
Cosa fare se l’impianto è esistente ma non si ha alcuna documentazione?
Nel caso di impianti esistenti che siano a norma ma privi di documentazione si può sostituire la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola d’arte, prevista dalla abrogata legge 46/90 (ed ora dal DM 37/08), con una Dichiarazione di Rispondenza dell’impianto alla regola d’arte redatta da un professionista iscritto all’albo professionale.
Tutto chiaro? Ora procedi alla tua verifica su campo: la tua azienda è in regola con la documentazione relativa dell’impianto elettrico?
Se hai qualche dubbio su come procedere o nell’interpretare qualche documento in tuo possesso non esitare a contattarmi, sarò felice di aiutarti.
Buon lavoro